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Lavori usuranti? Lavorare in banca.

Lavori usuranti? Lavorare in banca.

Sono iscritto, quasi di contrabbando, a un gruppo Facebook che si chiama “Dipendenti bancari”. Ho lavorato e lavoro talmente tanto con loro che mi sento uno di loro, anche se non mi permetto di fare interventi. Leggerli, tuttavia, soprattutto in questo periodo, è illuminante di una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ovvero la totale disinformazione e mancanza, letteralmente, di educazione al rispetto del lavoro e ai rapporti umani. Premesso che non è mio compito difendere i dipendenti delle banche, lo sanno fare da soli, credo che arrivare a minacciare di morte o di percosse sia indicatore di uno stato d’animo che è divenuto incapace di giudicare la realtà e riesce a vedere solo il proprio immediato particolare e le proprie esigenze. Non aiuta, in tutto questo, la comunicazione, pubblica e privata, quella dei media e quella sui social che, soprattutto a seguito dell’emanazione del Decreto Liquidità, ha messo in prima linea le banche nell’erogazione degli aiuti, facendone l’ufficiale pagatore di un esercito senza soldi. E, infatti, il Decreto di cui sopra, non potendo erogare denari che non ci sono, eroga garanzie pubbliche (SACE ma soprattutto Fondo Centrale di Garanzia) che dovrebbero rassicurare -secondo il mainstream di giornali, politici di maggioranza ed associazioni di categoria- le banche.

Le banche, deputate a erogare in luogo dello Stato, dovrebbero essere rassicurate che:

  • non finirà tutto a schifìo (Mezzogiorno e mezzo di fuoco, regia di Mel Brooks);
  • ove finisse, non ci sarebbero conseguenze penali (il cosiddetto “scudo penale”) per chi ha finanziato soggetti poi falliti;
  • non servono istruttorie complesse (le scartoffie), basta andare in banca per ricevere denaro, come recita un’improvvido articolo apparso su Italia Oggi di lunedì 8 giugno a firma Roberto Lenzi.

Duole doverlo scrivere, ma nessuno dei punti sopraelencati pare potersi realizzare.

Quanto al primo punto, per la buona ragione che basterebbe che anche solo il 10% delle imprese che hanno ricevuto le garanzie poi andasse in default per vedere esauriti i fondi, rendendo vane e inefficaci le garanzie.

Quanto al secondo perché, Ministro di grazia e giustizia Bonafede, il diritto è divenuto, tutto il diritto, diritto penale, ogni sorta di diritto è solo e soltanto penale: e nel Decreto Liquidità non era prevista nella stesura originaria, né è stato aggiunto nel decreto di conversione, alcun tipo di esclusione di responsabilità penale per le banche che dovessero trovarsi a finanziare un’impresa che poi fallirà. Ricorso abusivo al credito, concessione abusiva di credito, bancarotta fraudolenta etc…

Quanto al terzo, e qui divento noioso, per alcuni motivi che vale la pena riprendere puntigliosamente.

Quando Roberto Lenzi nell’articolo citato di Italia Oggi parla dell’art.1 bis, cita un periodo che io non ho -letteralmente- trovato nella legge di conversione (magari mi sbaglio, pronto a correggermi) e che, peraltro, mi parrebbe in contrasto evidente con quanto si dice, per esempio, proprio a proposito di SACE, che deve operare con la dovuta diligenza professionale e che, sempre a detta di Lenzi, viceversa sarebbe esentata dal fare “accertamenti ulteriori”. Se restringiamo il campo alle garanzie che può concedere SACE già questo basterebbe per dire che l’articolo è scritto volutamente “male” (captatio benevolentiae) per imprenditori disperati e professionisti arruffoni, perché le garanzie SACE sono ben poca cosa sul totale e il vero protagonista per le PMI è il FCG. Il quale FCG, d’altra parte, non ha fondi a sufficienza anche solo nell’ipotesi che il 10% delle imprese beneficiarie siano poi insolventi. Mi dicono peraltro che l’articolo in questione sia stato brandito da numerosi consulenti per portare avanti le ragioni di pratiche di fido irricevibili.

Peraltro e cito il Decreto Liquidità convertito in legge: “art.2 lettera n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, ((canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda,)) investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita’ imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, ((e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;” Come è possibile documentare e attestare qualcosa senza le dovute pezze d’appoggio, ovvero bilanci, business plan etc..? Come è possibile fidarsi della sola autodichiarazione, che coprirebbe il verbo “attestare” ma non “documentare”?

In sintesi, mi pare che la portata innovativa della certificazione sbandierata nell’articolo, sia più che altro presunta dall’Autore dell’articolo e dai suoi lettori interessati, tanto più che lo stesso Lenzi dice è l’imprenditore a dover dichiarare, sotto la propria responsabilità, che “i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi (…).” Nessuno esonera l’intermediario dal chiedere i dati e nessuno lo esonera dalla dovuta diligenza professionale.

Per cui, portiamo rispetto ai bancari: soprattutto a quelli che lavorano bene.

Di johnmaynard

Associate professor of economics of financial intermediaries and stock exchange markets in Urbino University, Faculty of Economics
twitter@profBerti

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