Dentista ditta individuale? Si, forse, no

In alcuni scritti, e in particolare in un articolo apparso nel gennaio 2021 su una rivista professionale, affermavo che l’attività odontoiatrica può essere gestita in modo imprenditoriale, anziché professionale, da parte di un imprenditore “individuale o societario”. Tale affermazione, si poggia sulla libertà per ogni soggetto giuridico pubblico o privato, di essere titolare di un ambulatorio purché autorizzato.

In seguito, sono apparsi dei contributi relativi alla possibilità per il dentista, rectius per un iscritto a un Ordine professionale, di operare come “ditta individuale”, iscritta in Camera di commercio, anziché come professionista intellettuale. Fra le differenze dei due status, quella fiscale comporta che nel primo caso la tassazione avverrebbe con le regole dettate per le imprese, nel secondo con quelle del lavoro autonomo.

Ora, prima di far notare che, da qualche anno, sembrerebbe esistere un generale divieto ad esercitare l’attività odontoiatrica in forma di ditta individuale, giova sapere che, per quanto scritto nel primo paragrafo, chiunque, può, come ditta individuale nonché come società commerciale, allestire un ambulatorio con i necessari requisiti, nominare un direttore sanitario e chiedere l’autorizzazione all’esercizio.

Però, se quel “chiunque” fosse un dentista in attività, si verrebbe a creare un conflitto insanabile fra la sostanza dell’attività, che è l’esercizio della professione, e la veste giuridica formale, che nel caso della ditta individuale, impresa, risulterebbe essere fittizia. Per capirsi, un dentista che facesse il suo mestiere come ditta individuale, risulterebbe portare contemporaneamente due “cappelli”, il che è, civilisticamente e fiscalmente, non consentito. Per le professioni ordinistiche, non c’è possibilità di scelta: vanno esercitate civilmente in base alle regole del contratto d’opera intellettuale, non a quelle del lavoro nell’impresa, fiscalmente in forma di lavoro autonomo. O non vanno esercitate. Il dentista che volesse essere titolare, in veste di ditta individuale cioè impresa, di un ambulatorio autorizzato, dovrebbe dunque, se non proprio “spretarsi” (cancellarsi dall’Ordine) almeno astenersi dall’esercitare nei fatti la professione, per farla fare ad altri abilitati in qualità di incaricati della ditta individuale. Oppure, al limite, ma molto al limite, la ditta individuale del dentista dovrebbe esercitare attività diversa da quella odontoiatrica, ad esempio la gestione di poliambulatori.

Venendo alla questione della apparente presenza di un vero e proprio divieto all’esercizio delle attività odontoiatriche come ditta individuale, si consideri la seguente disposizione di legge, il comma 153 art. 1 della legge 4 agosto 2017 nr. 124 (sottolineature mie):

“L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.”.

Si noti che la norma dispone per le “attività” odontoiatriche, non per la “professione”. Con questa disposizione, scritta per poter modificare la normativa nazionale delle Camere di commercio a seguito del parere 415099/2016 del MISE che, almeno “sulla carta”, impediva l’iscrizione in camera di commercio (rectius al Registro delle imprese) delle società commerciali qualora queste dichiarassero come attività svolta quella degli studi odontoiatrici, è stato rimosso l’effetto del parere, ma forse per una scrittura troppo rapida è sorto come effetto collaterale, tale almeno a me sembra, quello di riservare l’attività odontoiatrica solo ai liberi professionisti, alle STP e alle società commerciali. Niente imprese ditte individuali. Sta di fatto che, vigente questo apparente divieto, le camere di commercio hanno ugualmente iscritto ditte individuali che nei codici attività recano il codice 86.23 (come hanno continuato a iscrivere società commerciali anche dopo il parere del MISE ma prima della legge 124 del 2017), circa una novantina da ottobre 2017 ma, a titolo di mera informazione, di queste solo poco più di dieci dichiarano di svolgere effettivamente l’attività odontoiatrica (l’uso del codice Ateco è infatti obbligatorio in sede di apertura della partita Iva, quindi per l’Agenzia delle entrate, ma non per l’iscrizione di un’impresa che declina l’attività esercitata “a parole”) di cui otto risultano di proprietà di dentisti iscritti all’Ordine. Fra le altre ditte individuali con il codice attività 86.23, l’attività esercitata che va per la maggiore è la coltivazione di frutti oleosi e di cereali. Presenti in buona misura anche l’allevamento di suini ed equini, la locazione di immobili e la vendita per corrispondenza di prodotti alimentari. Insomma, un po’ di confusione, sarebbe meglio non provocarne altra.

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