Art.41 e 43 della Costituzione

Gli art.41  e 43 della Costituzione disciplinano rispettivamente la libertà di iniziativa economica e i limiti alla libertà di concorrenza.

costiiL’art.41 stabilisce: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.”

Tale articolo è il risultato di un difficile compromesso raggiunto tra le varie forze politiche dell’Assemblea Costituente. Infatti, l’affermazione che l’iniziativa economica privata è libera rappresenta uno dei principi cardine dell’ideologia liberale.

Di stampo solidaristico è invece, la parte dell’art. 41 che contempla la libertà economica con la tutela delle posizioni sociali più deboli.

Si crea così in sistema a economia mista, dove lo Stato, pur garantendo la propria piena libertà di iniziativa agli imprenditori privati, non rinuncia ad affiancarsi ad essi nella veste di imprenditore, nonché di controllore della stessa, limitandone l’attività se si pone contro i fini sociali.

L’art. 43 rafforza ulteriormente il ruolo dello Stato e il suo intervento pubblico

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