La sentenza “Viadotto Himera”

Emessa la sentenza di primo grado al processo sul crollo del viadotto Himera: assoluzione dal reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, e condanna per omissione di atti d’ufficio.

Il 10 aprile del 2015 è crollato il viadotto Himera, lungo l’autostrada A19 Palermo – Catania. Lo scorso 5 novembre, la Procura di Termini Imerese, a conclusione della requisitoria, ha invocato l’assoluzione degli imputati dal reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e la condanna per omissione di atti d’ufficio, “perché – ha spiegato – avrebbero omesso di compiere diversi atti d’ufficio, ma non avrebbero attentato alla sicurezza dei trasporti non chiudendo al transito il viadotto Himera nei mesi precedenti al suo crollo, provocato da una frana”. Ebbene adesso il Tribunale di Termini Imerese, presieduto da Vittorio Alcamo, ha inflitto, solo per omissione di atti d’ufficio e non per attentato alla sicurezza dei trasporti, 1 anno di reclusione ciascuno a Calogero Foti, all’epoca dirigente generale della Protezione civile regionale, e al dipendente dell’Anas Giuseppe Siragusa. Sono stati assolti, con la formula “perché il fatto non sussiste”, Calogero Lanza, ex sindaco di Caltavuturo, un altro dipendente dell’Anas, Salvatore Muscarella, e poi Mariano Sireci, ex responsabile della Protezione civile di Caltavuturo, nel frattempo deceduto. Il processo si prescriverà ad inizio 2023 e si è giunti al solo primo grado di giudizio. Agli imputati è stato contestato che, pur essendo a conoscenza dell’evoluzione della frana che si è manifestata nel periodo tra marzo ed aprile del 2015 sul versante prospiciente l’autostrada A19 Palermo – Catania ricadente nel territorio del Comune di Caltavuturo, non hanno adottato i provvedimenti dovuti, ognuno in relazione alle specifiche competenze. E poi: con le proprie condotte omissive, non attivando i piani di emergenza e i monitoraggi, avrebbero posto a pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, mantenendo transitabile l’autostrada. Non avendo retto l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, il reato dei condannati si riduce solo al non avere agito correttamente in termini amministrativi e burocratici. Nel corso del processo, l’avvocato Marcello Montalbano, che ha rappresentato in giudizio il Comune di Caltavuturo, ha rilevato che l’Amministrazione comunale più volte inviò segnalazioni a Prefettura e Provincia di Palermo, Regione Siciliana e ministero dei Trasporti. E che tali segnalazioni furono ritenute corrette e tempestive per lo stop al transito sul viadotto, ma la decisione ultima spettava ad Anas. Il viadotto Himera crollò 5 anni dopo i lavori di recupero e di restituzione al transito. I pilastri sono appoggiati sulla terra, e già dagli anni ’70, quando fu costruito, sarebbe stato raccomandato il monitoraggio del ponte a fronte del terreno franoso. Secondo il consulente del pubblico ministero la frana del 2015 avrebbe raggiunto soltanto “i piedi” del viadotto e non sarebbe neppure certo un collegamento tra il movimento del terreno e il crollo.

Emessa la sentenza di primo grado al processo sul crollo del viadotto Himera: assoluzione dal reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, e condanna per omissione di atti d’ufficio.

Il 10 aprile del 2015 è crollato il viadotto Himera, lungo l’autostrada A19 Palermo – Catania. Lo scorso 5 novembre, la Procura di Termini Imerese, a conclusione della requisitoria, ha invocato l’assoluzione degli imputati dal reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e la condanna per omissione di atti d’ufficio, “perché – ha spiegato – avrebbero omesso di compiere diversi atti d’ufficio, ma non avrebbero attentato alla sicurezza dei trasporti non chiudendo al transito il viadotto Himera nei mesi precedenti al suo crollo, provocato da una frana”. Ebbene adesso il Tribunale di Termini Imerese, presieduto da Vittorio Alcamo, ha inflitto, solo per omissione di atti d’ufficio e non per attentato alla sicurezza dei trasporti, 1 anno di reclusione ciascuno a Calogero Foti, all’epoca dirigente generale della Protezione civile regionale, e al dipendente dell’Anas Giuseppe Siragusa. Sono stati assolti, con la formula “perché il fatto non sussiste”, Calogero Lanza, ex sindaco di Caltavuturo, un altro dipendente dell’Anas, Salvatore Muscarella, e poi Mariano Sireci, ex responsabile della Protezione civile di Caltavuturo, nel frattempo deceduto. Il processo si prescriverà ad inizio 2023 e si è giunti al solo primo grado di giudizio. Agli imputati è stato contestato che, pur essendo a conoscenza dell’evoluzione della frana che si è manifestata nel periodo tra marzo ed aprile del 2015 sul versante prospiciente l’autostrada A19 Palermo – Catania ricadente nel territorio del Comune di Caltavuturo, non hanno adottato i provvedimenti dovuti, ognuno in relazione alle specifiche competenze. E poi: con le proprie condotte omissive, non attivando i piani di emergenza e i monitoraggi, avrebbero posto a pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, mantenendo transitabile l’autostrada. Non avendo retto l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, il reato dei condannati si riduce solo al non avere agito correttamente in termini amministrativi e burocratici. Nel corso del processo, l’avvocato Marcello Montalbano, che ha rappresentato in giudizio il Comune di Caltavuturo, ha rilevato che l’Amministrazione comunale più volte inviò segnalazioni a Prefettura e Provincia di Palermo, Regione Siciliana e ministero dei Trasporti. E che tali segnalazioni furono ritenute corrette e tempestive per lo stop al transito sul viadotto, ma la decisione ultima spettava ad Anas. Il viadotto Himera crollò 5 anni dopo i lavori di recupero e di restituzione al transito. I pilastri sono appoggiati sulla terra, e già dagli anni ’70, quando fu costruito, sarebbe stato raccomandato il monitoraggio del ponte a fronte del terreno franoso. Secondo il consulente del pubblico ministero la frana del 2015 avrebbe raggiunto soltanto “i piedi” del viadotto e non sarebbe neppure certo un collegamento tra il movimento del terreno e il crollo.

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