Penale

Sì alla responsabilità civile della P.A. per le condotte dei propri dipendenti

imagesSussiste la potenziale responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per le condotte di propri dipendenti che, sfruttando  l’adempimento di funzioni pubbliche ad essi espressamente attribuite, ed in esclusiva ragione di un tale adempimento che quindi costituisce l’occasione necessaria e strutturale del contatto, tengano condotte, anche di rilevanza penale e pur volte a  perseguire finalità esclusivamente personali, che cagionino danni a terzi, ogniqualvolta le condotte che cagionano danno risultino non imprevedibile ed eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni.

La conclusione si impone in ragione dell’assenza di alcuna ragione di ordine costituzionale per escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione (cui in definitiva compete la selezione e l’organizzazione delle persone che in concreto svolgono le sue proprie funzioni) per i danni che il non corretto, ma tuttavia non assolutamente imprevedibile ed eterogeneo, esercizio della funzione cagioni a terzi coinvolti nell’esercizio della funzione. Anzi, come è stato osservato, il senso dell’introduzione del principio di responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto dei propri dipendenti con l’art. 28 Cost. è nella direzione esattamente contraria: più che la mancanza di un principio negativo, vi è l’affermazione espressa di un principio positivo.

La traduzione in concreto di tale obbligo, e l’individuazione dei corrispondenti limiti, può trovare soddisfacente soluzione nell’applicazione dell’art. 2049 cod. civ. e nella pertinente elaborazione giurisprudenziale, tenendo ovviamente conto della disciplina positiva (quanto ad attribuzione di funzioni, limiti, controlli) posta da norme ordinarie e regolamentari (esprimenti la diretta volontà del Legislatore e dell’Esecutivo per i diversi settori di intervento e azione della Pubblica Amministrazione).

Né il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica può costituire un limite a qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione per fatti compiuti approfittando dello svolgimento della funzione pubblica: quale che sia la ricostruzione teorica privilegiata, ed in particolare qualora si attribuisca l’efficacia della limitazione intrinseca all’immedesimazione ai soli casi di responsabilità diretta ex art. 2043 cod. civ., non vi è appunto ragione di non affermare potenzialmente sussistente, nei limiti detti, anche, del tutto indipendente dalla prima e dai presupposti della sua configurabilità, la responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ..

Allegato Pdf:

Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza 13799 del 31/03/2015

Presidente PAOLONI GIACOMO  Relatore CITTERIO CARLO 

Se hai necessità di ottenere una consulenza su questo argomento puoi utilizzare il pulsante qui sotto per metterti in contatto con uno specialista della materia.

richiedi-consulenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *