AmministrativaGiurisprudenza

Trasferimento d’autorità dei militari. Prevale sempre l’interesse pubblico – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3601/2011

I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, nr. 241, e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione: ciò in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare interessato.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3601 del 10/06/2011

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della Calabria, accogliendo il ricorso proposto dal signor [OMISSIS], ha annullato il provvedimento di trasferimento d’autorità disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale il ricorrente era stato trasferito dalla Legione Carabinieri Calabria al 6° Battaglione Carabinieri Toscana.

A sostegno dell’impugnazione l’Amministrazione assume il contrasto della predetta sentenza con la pacifica giurisprudenza per cui i trasferimenti d’autorità dei militari rientrano nel genus degli ordini, e pertanto non necessitano di particolare motivazione.

2. Si è costituito l’appellato, signor [OMISSIS], il quale si è opposto all’accoglimento del gravame e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato ritualmente avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

4. Infatti, l’appello è manifestamente fondato.

5. Ed invero, ad onta degli sforzi esegetici compiuti dalla parte appellata sulle sentenze richiamate dall’Amministrazione nel proprio appello, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal granitico insegnamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, nr. 241, e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione: ciò in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, nr. 2929; id., 4 maggio 2010, nr. 2569; id., 5 febbraio 2010, nr. 544; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).

Ne consegue che è infondata la doglianza accolta dal primo giudice, in ordine alla asserita “imperscrutabilità” delle ragioni che hanno indotto l’adozione del provvedimento di trasferimento dell’odierno appellato, proprio perché non incombeva al riguardo all’Amministrazione alcuno specifico onere motivazionale.

6. Alla luce di quanto sopra, s’impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.

7. La natura della controversia, coinvolgente poteri ampiamente discrezionali dell’Amministrazione, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

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